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RICOSTRUZIONE CARRIERA: IL TRIBUNALE DI BARI DÀ RAGIONE A DOCENTE CONTRO MINISTERO

Al docente di scuola superiore va riconosciuta per intero, in sede di ricostruzione di carriera, l’anzianità di servizio nella scuola materna purché maturata durante il ruolo e non si applica il cosiddetto criterio della “temporizzazione”. È questo il senso della sentenza del Tribunale di Bari di ieri, che, nella causa promossa da un’insegnante contro ministero dell’Istruzione e USR Puglia, ha dato ragione alla prima rifacendosi ad un precedente del 2013 (sentenza n.6632, sempre Tribunale di Bari).

La docente aveva presentato ricorso nel 2022 contestando il decreto di ricostruzione di carriera del 2011 in cui l’istituto scolastico all’epoca sede di servizio provvedeva a operare la ricostruzione di carriera riconoscendo solo 5 anni, 11 mesi e 19 giorni invece degli 8 anni, 3 mesi e 19 giorni effettivamente prestati nel ruolo della scuola dell’infanzia. Veniva, quindi, assegnata un’anzianità in applicazione del meccanismo della temporizzazione (art.6 del DPR 345/1983).

Il giudice del lavoro Claudia Tanzarella ha stabilito, invece, che la docente ha diritto all’integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, degli anni svolti nella scuola dell’infanzia. Alla base delle motivazioni c’è una sentenza della Corte di Cassazione del 2013 (n.2037) in cui si affermava che “in tema di personale docente, se in passato gli art. 1 e 2, dl 370/1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l’art. 57 L312/1980 e l’art.83 dPR 417/1974, introducendo diverse tipologia di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, realizzano un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti.”

In sintesi, l’insegnante, difesa dallo studio legale Toscano, avrà diritto al riposizionamento nella ricostruzione di carriera e a cinque anni di arretrati (2017-2022). Sugli arretrati precedenti si applica la prescrizione così come previsto dal Codice civile.

Sull’esito del contenzioso si è pronunciato il segretario di Snals/Confsal Puglia Vito Masciale, che ha espresso “grande soddisfazione per la docente e per la professionalità del team di avvocati convenzionati con il nostro sindacato. Agendo in accordo con i consulenti legali della segreteria generale guidata da Elvira Serafini, si conferma punto di riferimento nella difesa dei diritti dei nostri iscritti.”