Il MIM ha emesso un decreto adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata a tutti coloro che, avendo partecipato al concorso di cui al DDGMn. 1259/2017, non abbiano superato una delle prove concorsuali e abbiano un ricorso pendente avverso tali esiti alla data di entrata in vigore della legge n.4/2023 ovvero vi siano stati ammessi in virtù di misure cautelari successivamente caducate superandole e ottenendo l’inserimento con riserva nella graduatoria finale di merito. Coloro che superano la prova di ammissione,frequentano il corso di formazione e sostengono la prova finale sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017,n. 1259. . Per l’espletamento di questa procedura concorsuale il Ministero dell’istruzione e del merito si avvale della collaborazione di Formez PA.
CHI RIGUARDA
tutti coloro che, avendo partecipato al concorso di cui al DDGMn. 1259/2017, non abbiano superato una delle prove concorsuali e abbiano un ricorso pendente avverso tali esiti alla data di entrata in vigore della legge n.4/2023 ovvero vi siano stati ammessi in virtù di misure cautelari successivamente caducate superandole e ottenendo l’inserimento con riserva nella graduatoria finale di merito;
QUANTO COSTA la partecipazione a questa procedura concorsuale riservata
Il MIM PRESO ATTO dei costi per l’espletamento della procedura selettiva ha determinato la quota del contributo individuale da porre a carico di ciascun candidato che viene ammesso a partecipare al corso intensivo di formazione in maniera tale da coprire integralmente I costi della procedura selettiva e dell’attività di formazione che sono integralmente a carico dei partecipanti Non sono previsti rimborsi delle quote versate per la partecipazione alla procedura ma eventuale conguaglio a carico dei candidati in caso di mancata copertura integrale dei costi.
Di seguito i punti salienti del regolamento
Art. 2
Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
- a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
- b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
- c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.
Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:
- a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;
- b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
- c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
- d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.
Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.
Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.
Articolo 3
(Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, contenuto e termini)
Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente decreto devono produrre istanza, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma appositamente dedicata, il cui indirizzo sarà fornito con successivo avviso della Direzione generale per il personale scolastico, che sarà pubblicato sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Dalla data di pubblicazione del medesimo avviso decorreranno trenta giorni per presentare l’istanza.
. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso.
Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento del primo versamento di cui al successivo articolo 4, comma 1.
Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare deve:
– confermare il possesso dei requisiti generali e dei titoli specifici di ammissione già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso bandito con DDG n. 1259/2017 entro la data del 9 dicembre 2017 e anche la lingua straniera scelta già indicata, senza possibilità di modificare le dichiarazioni rese nella originaria domanda di partecipazione;
-dichiarare, con possibilità di modificare quanto precedentemente reso nella originaria domanda di partecipazione:
- a) il cognome, il nome;
- b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) l’idoneità fisica alla partecipazione alla procedura e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
- f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
- h) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5, lettera a), l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente decreto;
- i) il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso e l’eventuale numero telefonico. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le ulteriori variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda. L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
- j) se abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
corsoconcorsods@postacert.istruzione.it
o mediante lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a “Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio II, Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma”.
Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con la competente amministrazione o soggetto da essa delegato. Dell’accordo raggiunto viene redatto un sintetico verbale che viene inviato tramite email all’interessato per la formale accettazione. I tempi aggiuntivi eventualmente concessi saranno determinati ad insindacabile giudizio della commissione sulla scorta della documentazione prodotta per ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il limite previsto dalla normativa vigente in materia;
- k) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all’estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
- l) la eventuale conferma dell’incarico di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 1 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
- m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 497 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto.
– Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente:
- l’Autorità presso cui il ricorso è pendente;
- il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
d. l’indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b);
- la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera b), ovvero lettera c).
Il candidato deve prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese fino alla conclusione della procedura di cui al presente decreto. In caso di accertamento negativo, l’amministrazione dispone l’esclusione immediata del candidato in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4
(Contributo di segreteria)
Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo da versare integralmente prima dell’avvio del corso intensivo di formazione. Il predetto contributo è determinato in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura selettiva di cui all’articolo 6 e dell’attività di formazione di cui agli articoli 7 e 8. Il pagamento del contributo di cui al presente comma è distinto in due versamenti come di seguito specificati.
Il primo versamento pari a € 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura selettiva per l’ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova di cui all’articolo 3.
Non sono ammessi a partecipare alla prova coloro che non abbiamo effettuato il versamento nei termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico. Coloro i quali presentino domanda ed effettuino il primo versamento e poi non sostengano la prova di ammissione al corso intensivo di formazione non hanno diritto ad alcun rimborso.
Il secondo versamento pari a € 1.500,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività di formazione di cui ai successivi articoli 7 e 8 e va effettuato da ciascuno dei candidati ammessi a partecipare al predetto corso intensivo di formazione. Con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico sono comunicati termini e modalità di pagamento, che comunque deve avvenire prima dell’avvio del corso. Coloro i quali superino la prova di accesso e chiedano l’ammissione al corso intensivo di formazione ed effettuino il secondo versamento, non hanno diritto ad alcun rimborso nel caso in cui rinuncino al corso o non lo completino.
Articolo 5
(Commissione esaminatrice)
La commissione esaminatrice dei candidati ammessi a sostenere la prova, in modalità scritta ovvero in modalità orale, di ammissione al corso intensivo di formazione è nominata con decreto del Direttore generale del personale scolastico, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del decreto del Miur 3 agosto 2017, n. 138.
Articolo 6
(Prova di accesso al corso intensivo di formazione)
I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate, sulle materie di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicatecon i Quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente:
- a) i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sostengono una prova scritta,basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minutie consiste in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico dicui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna dellematerie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF dellalingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informaticie delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni rispostacorretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0;
- b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), sostengono una prova orale della durataminima di 60 minuti. La prova orale consiste in un colloquio su quesiti predisposti dallaCommissione prima dell’inizio della prova orale, proposti al candidato previa estrazione a sorte. I quesiti sono predisposti in maniera da accertare per ogni candidato la preparazione professionale in ciascuna delle materie sopra indicate e la conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.
La valutazione della prova di cui al precedente comma 1 è effettuata come di seguito specificato sia con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) sia alla tipologia di cui alla lettera b). Per ciascuna delle materie indicate al comma 1 sono attribuibili un massimo di 15 punti,esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.
Con successivo avviso del Direttore generale per il personale scolastico da pubblicarsi sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito almeno venti giorni prima dell’inizio della prova di cui al presente articolo, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. Nello stesso avviso sono indicate le modalità di identificazione previste per la partecipazione alla prova. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Articolo 7
(Corso intensivo di formazione)
All’esito della prova di accesso di cui al precedente articolo 6 i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, previo versamento del contributo di cui al precedente articolo 4, comma 3, sono ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.
Il corso intensivo di formazione dirigenziale è organizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali a livello regionale o interregionale, a seconda del numero di candidati ammessi al corso, anche avvalendosi della collaborazione di Università, e può prevedere sessioni di formazione erogabili anche a distanza. Il corso intensivo di formazione, a cui partecipano, di regola, non meno di 20 corsisti per regione o raggruppamento di regioni, ha la durata di 120 ore e si compone dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.
I docenti del corso sono individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di II fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici, ovvero tra professori universitari di I o II fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato, in servizio ovvero in quiescenza, oltre che tra esperti in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza sulle materie oggetto dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.
La frequenza del corso intensivo di formazione non comporta per i partecipanti alcun esonero dal servizio. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Articolo 8
(Prova finale del corso intensivo di formazione)
Sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione tutti i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli formativi del corso intensivo di formazione di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138. A tal fine il soggetto individuato come Direttore del corso certifica la frequenza da parte del candidato.
La prova finale si svolge dinanzi ad una Commissione composta da docenti del corso frequentato dal candidato e consiste in una esposizione orale da parte del candidato sulla base di una relazione scritta sulle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, consegnati alla Commissione.
Articolo 9
(Graduatoria finale)
I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 38/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza.
Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.
I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti.
Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento.
L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale.
Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria di cui al presente articolo. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
Nel caso in cui in una o più regioni la procedura di reclutamento ordinaria non sia conclusa, le immissioni in ruolo effettuate attingendo dalla graduatoria finale della procedura di reclutamento di cui al presente decreto non potranno comunque superare il 40 per cento dei posti a tal fine assegnabili nella medesima regione ed il restante 60 per cento dei posti viene accantonato per i vincitori della procedura ordinaria da completare.
Articolo 10
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della medesima procedura ed avverrà con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla procedura e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare del trattamento dei dati.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Ministero.
Art. 11
(Norme di salvaguardia)
Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,1487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale scolastica
Allegato – Quadri di riferimento e aree tematiche
Area tematica A – NORMATIVA RIFERITA AL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE E
AGLI ORDINAMENTI DEGLI STUDI IN ITALIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCESSI DI RIFORMA
IN ATTO
Le norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione
L’ordinamento degli studi in Italia: scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione
L’ordinamento degli studi in Italia: secondo ciclo di istruzione
L’istruzione per gli adulti e l’apprendimento permanente
La valutazione degli apprendimenti nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, le indagini nazionali ed internazionali sui livelli di apprendimento
I processi di riforma in atto
Cenni sulle competenze dell’Unione Europea e sui principi generali in materia di istruzione e formazione contenuti nel Trattato istitutivo dell’Unione europea
Area tematica C – PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, ALL’ELABORAZIONE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO, NEL QUADRO DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
E IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE FORMATIVE DEL TERRITORIO
Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche
Processi di gestione delle istituzioni scolastiche
Processi di valutazione delle istituzioni scolastiche
Processi di miglioramento delle istituzioni scolastiche
Organizzazioni complesse e leadership
Comunicazione interpersonale, pubblica e istituzionale, stakeholder e relazioni Scuola-Famiglia
Area tematica D – ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA, ALL’INNOVAZIONE DIGITALE E AI PROCESSI DI
INNOVAZIONE NELLA DIDATTICA
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: principi generali e quadro teorico di riferimento
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: inclusione scolastica
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: innovazione digitale
Organizzazione degli ambienti di apprendimento: processi di innovazione nella didattica
Area tematica E – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA REALTÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO
Il rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
La disciplina giuridica del personale scolastico
Dirigente pubblico e dirigente scolastico. Profili generali delle competenze dirigenziali. Funzioni, competenze e valutazione del
dirigente scolastico.
Area tematica G – ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE E ALLE RESPONSABILITÀ TIPICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO,
NONCHÉ DI DIRITTO PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E IN DANNO DI MINORENNI
Elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico
Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni
Area tematica H – CONTABILITÀ DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE FINANZIARIA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI E RELATIVE
AZIENDE SPECIALI
Il sistema della contabilità pubblica
La gestione finanziaria e contabile delle Istituzioni scolastiche e la loro rendicontazione
I contratti